La Legge impone al Datore di Lavoro l’obbligo della valutazione del rischio di esplosione per tutti quei luoghi di lavoro in cui sono presenti macchine o impianti che durante il processo di lavorazione immettono nell’ambiente di lavoro gas e/o polveri infiammabili in quantità tali da poter dare origine ad una esplosione.
Norme di riferimento
- DLGS 81/2008 – TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
- DIRETTIVA 2014/34/UE concernente gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
- Di seguito vengono elencate a titolo indicativo e non esaustivo le norme tecniche di riferimento
- Norme tecniche per la classificazione delle aree a rischio esplosione per la presenza di gas
- CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): 2016-11
- Guida CEI 31-35/A;Ab
- Norme tecniche per la classificazione delle aree a rischio esplosione per la presenza di polveri combustibili
- CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88): 2016-10
- Guida CEI 31-56/Ab
- Norme tecniche per analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione
- UNI EN 1127-1:2011 Atmosfere esplosive – Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione – Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
Descrizione del servizio
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (Dlgs 81/2008) impone al Datore di Lavoro la valutazione dei rischi nei luoghi in cui vengono svolte le attività lavorative. In particolare, la valutazione del rischio di esplosione va condotta in base alle indicazioni riportate all’art.290, che occorrerà per elaborare il “Documento sulla protezione contro le esplosioni”, i cui contenuti sono elencati nell’art. 294.
Nello specifico il documento suddetto dovrà riportare la classificazione delle aree a rischio esplosione ripartite in base all’ ALLEGATO XLIX e alle norme tecniche in esso richiamate e i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime indicate nell’ALLEGATO L e nelle norme tecniche in esso richiamate per il miglioramento della protezione dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Le aree a rischio di esplosione verranno classificate in base alla probabilità che si formi un’atmosfera esplosiva e alla relativa permanenza nell’area in:
- ZONA 0 – ZONA 1 – ZONA 2 per la presenza di sostanze infiammabili del tipo gas, vapore o nebbia;
- ZONA 20 – ZONA 21 – ZONA 22 per la presenza di una nube di polvere combustibile nell’aria.
Data la complessità del quadro tecnico/normativo è indispensabile affidarsi a tecnici qualificati che procedendo dal rilievo impiantistico possano sviluppare la valutazione del rischio e tutti i documenti richiesti per legge e predisporre eventualmente gli interventi strettamente necessari, affinchè i luoghi di lavoro rispettino i requisiti minimi di sicurezza.